09/10/2025

ART. 9 LR VENETO 14/2019 : individuazione zto proprie e definizione dei criteri per la sua applicazione

 

L'articolo 9 della Legge regionale 14/2019, c.d. Veneto 2050, fa propri gli obiettivi del D.L. 180/1998 di riduzione dei rischi idrogeologici determinati da qualsiasi manufatto o infrastruttura, prevedendo la rilocalizzazione delle attività produttive o delle abitazioni private al di fuori dalle aree pericolose individuate dallo strumento operativo predisposto dalle competenti Autorità di Bacino.

L'articolo 9 stabilisce infatti che per gli edifici ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica o idrogeologica molto elevata (P4) o elevata (P3) individuate dai Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, è possibile la demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria, non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, individuata a tale scopo dal Consiglio comunale. Inoltre, in caso di edifici a destinazione residenziale, la ricostruzione è consentita anche in zona agricola, purché caratterizzata da un edificato consolidato e sempre che l'area non sia oggetto di specifiche norme di tutela che ne impediscano l'edificazione.

 

Con deliberazione n. 83 del 18 settembre 2025, il Consiglio comunale ha approvato l'atto di indirizzo per l'individuzione delle zone territoriali omogenee proprie alla rilocalizzazione e i criteri per l'applicazione dell'art. 9, alla quale si rimanda per i contenuti operativi.