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PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI P.U.A.

Procedura per l'analisi delle proposte dei PUA

 

Il Settore Urbanistica ha definito una procedura per l’analisi delle proposte di Piani Urbanistici Attuativi riguardanti situazioni particolari che, per procedere con l’istruttoria, necessitano di valutazioni preliminari.
La procedura è di seguito precisata.


ISTANZE PER LE QUALI E’ NECESSARIA UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE

1) Proposte di Piano con previsione di modifiche rispetto al P.R.G. vigente, in particolare:

1.1   Proposta di Piano con modifiche al perimetro rispetto al P.R.G. che possono essere considerate “sostanziali”.

La proposta deve comunque rispettare quanto previsto dall’art. 11 punto 2. della L.R. 61/85 e precisamente: “Rispetto al Piano regolatore generale gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi.”.

1.2   Proposta di Piano che, nell’ambito delle Frazioni, presenta una conformazione non corrispondente a quanto previsto nella rispettiva Scheda grafica vincolante di cui alle N.T.A. del P.R.G.

La proposta deve rispettare in ogni caso quanto previsto dall’art. 41ter delle N.T.A. del P.R.G. alla NOTA SULLE SCHEDE DEI PIANI ATTUATIVI: “Le previsioni vincolanti che sono legate a scelte prioritarie e valutazioni importanti di piano, possono essere modificate solo previa approfondita ed estesa dimostrazione delle ragioni di interesse generale per le quali si ritiene necessario discostarsi da esse”.

2)  Proposte di Piano che necessitano di definizione preliminare dell’ambito; è il caso delle proposte di Piano che interessano aree ricadenti in zone urbanistiche diverse dal “Piano Frazioni” (RSA3, R/RT, R/E, …).


ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DEL SETTORE URBANISTICA

Il Settore valuta le proposte pervenute di cui ai punti 1 e 2 dal punto di vista tecnico nel rispetto della normativa di riferimento sopra citata e verifica il sussistere delle condizioni di seguito sintetizzate:

A) PROPOSTA VALUTATA FAVOREVOLMENTE

L’istanza, ove valutata favorevolmente in quanto la documentazione presentata a supporto della richiesta consente di verificare il rispetto della normativa e in generale le motivazioni delle scelte proposte, viene sottoposta alla Giunta Comunale perché, considerando le motivazioni presentate, si esprima sulla procedibilità della stessa.

B) PROPOSTA VALUTATA INCOMPLETA

Il Settore, considerata l’insufficienza della documentazione presentata ai fini della valutazione tecnica, procederà comunicando alla proprietà che, per proseguire l’istruttoria dell’istanza, è necessario integrare la documentazione presentata, precisando che, ove non pervenisse detta documentazione integrativa entro 15 giorni dalla comunicazione stessa, il Settore provvederà a sottoporre alla Giunta Comunale proposta di restituzione del Piano presentato, ai sensi della L.R. 11/04, art. 20.

In caso di integrazione con adeguata documentazione, si procederà come sopra indicato.

C) PROPOSTA VALUTATA NEGATIVAMENTE

Il Settore, vista la documentazione presentata e non necessitando di ulteriori integrazioni, riscontra, senza procedere alla preliminare istruttoria di PUA, che l’aspetto relativo all’ambito è considerato in difformità e contrasto (“non conforme alle norme e allo strumento urbanistico vigente”- art. 20 punto 1 L.R. 11/04) e sottopone quindi alla Giunta Comunale la proposta di diniego dell’istanza e la conseguente restituzione della proposta di Piano ai sensi della L.R. 11/04 art. 20, precisandone le motivazioni.

Si precisa che, nell’ipotesi in cui sia presentata una proposta di Piano Urbanistico Attuativo conforme al Piano Regolatore vigente, il Settore procede con l’istruttoria ai sensi della L.R. 11/04.

Così pure si procede con l’istruttoria se la proposta di Piano prevede modifiche al perimetro rispetto al P.R.G. consistenti esclusivamente in “piccoli e marginali” aggiustamenti dell’ambito definito dal P.R.G. vigente, dovuti unicamente all’adeguamento dello strumento urbanistico (scala 1:5000) alla situazione reale.